per l’affidamento di “Casa Sicilia” a Sofia (BULGARIA) tra il Presidente della Regione Siciliana On.le Dott. Salvatore Cuffaro ed il Sig. Pietro Murania.
Il giorno 22 del mese di dicembre dell’anno duemilasei in Palermo, presso i locali di Palazzo d’Orleans, sede del Presidente della Regione Siciliana.
Premesso:
- che l’art. 89 della legge regionale 26.3.2002, n. 2, ha istituito la “Casa Sicilia”;
- che, ai sensi dello stesso art. 89, le “Case Sicilia” sono affidate dal Presidente della Regione, a titolo gratuito, a privati, singoli o associati in qualsiasi forma giuridica, previa convenzione;
- che nel caso di Gestore singolo o di Gestore collettivo il singolo soggetto o i singoli soggetti facenti parte dei consigli di amministrazione o comunque di organi direttivi della Casa non devono avere condanne o carichi pendenti per reati dolosi;
- che il Sig. Pietro Murania, nato a Palermo il 24 maggio 1938, Cod.Fisc.:MRNPTR38E24G273F, ha proposto la costituzione di una “Casa Sicilia” in Bulgaria ed esattamente nella città di Sofìa;
- che la proposta suddetta appare coerente con le finalità di cui alle norme sopra citate
tutto ciò premesso, le parti convengono:
Art. 1
Costituzione
La Regione Siciliana, d’ora in poi denominata “Regione”, in persona del Presidente della Regione, affida, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 della Legge regionale 26 marzo 2002 n. 2, al Sig. Pietro Murania, d’ora in poi denominato “Gestore”, la Casa Sicilia, d’ora in poi denominata “Casa”, in Bulgaria e, segnatamente, nella città di Sofia.
Art. 2
Finalità
La Casa ha come finalità, nel rispetto del diritto internazionale e della legislazione dello Stato ospitante, nonché di quella dello Stato italiano e della Regione Siciliana, la promozione, nella Bulgaria, della cultura, dell’immagine e delle opportunità di impresa nonché dei prodotti tipici e di qualità siciliani.
Essa, pertanto, può organizzare seminari, convegni, workshop e qualunque evento atto al raggiungimento delle predette finalità.
La Casa, inoltre, cura la raccolta di tutte le informazioni utili agli imprenditori ed altri operatori siciliani interessati, in ordine alle occasioni di impresa nello Stato in cui essa opera.
Art. 3
Durata
La presente convenzione ha la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data del decreto di approvazione e si rinnova tacitamente ove una delle due parti non eserciti il diritto di recesso almeno sei mesi prima della scadenza del termine.
Art.4
Obblighi
II Gestore si impegna:
- a tenere a disposizione, per tutta la durata della convenzione, i locali siti a Sofia, in via Tundgia 53, nella Circoscrizione Triaditza, che, visionati dalla Regione, si ritengono idonei allo scopo, completi degli arredi, dei macchinari e degli impianti adeguati all’uso cui essi sono destinati. Previa autorizzazione della Regione, l’ubicazione della Casa può essere modificata in presenza di imprevedibili ed obiettive motivazioni;
- a tenere aperti i locali al pubblico per almeno 10 ore al giorno per 6 giorni alla settimana ad eccezione delle giornate non lavorative previste dalle disposizioni locali;
- a non svolgere, all’interno dei locali destinati alla Casa, attività non coerenti con le finalità di cui al precedente art. 2;
- ad esporre al di fuori dei locali lo stemma della Regione Siciliana nonché, ove le disposizioni della Bulgaria lo consentano, la bandiera italiana, quella siciliana e quella dell’Unione Europea, ed all’interno dei locali, le foto del Presidente della Repubblica Italiana, del Presidente della Regione Siciliana e del Presidente dell’Unione Europea ad esporre, all’interno della Casa una carta geografica della Regione Siciliana;
ad apprestare una biblioteca contenente testi, documenti e fotografie necessari per la conoscenza della Sicilia; ad assicurare idonea diffusione nel territorio bulgaro della ubicazione della Casa, dei recapiti telefonici, 1
- ad assicurare, presso la sede della Casa, la presenza permanente, per tutta la durata delle ore di lavoro previste nel relativo contratto di lavoro vigente in Bulgaria di almeno un dipendente amministrativo dotato delle necessarie competenze e della conoscenza della lingua italiana oltre che di quella locale;
- a nominare un referente ed un vice referente che fungano da interlocutori diretti della Regione e che, in possesso dei necessari accreditamenti presso lo Stato in cui ha sede la Casa, assicurando i necessari collegamenti tra la autorita’ bulgare e la Regione Siciliana; il referente ed il vice referente, indicati all’atto della sottoscrizione della presente convenzione ed i cui curricula sono stati preventivamente acquisiti, possono essere sostituiti in caso di obiettiva necessità e previa autorizzazione della Regione.
Art. 5
Compiti
Per il migliore raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2 il Gestore dovrà obbligatoriamente svolgere i seguenti compiti:
- organizzare annualmente almeno un evento di ampio richiamo nel settore della cultura, o della promozione dei prodotti tipici e di qualità siciliani o delle opportunità di impresa in generale; in ogni caso l’evento non può promuovere una ditta o un marchio bensì uno o più prodotti;
- redigere, aggiornare e tenere a disposizione degli operatori siciliani interessati, l’elenco degli eventi culturali, scientifici, sociali e commerciali che hanno luogo annualmente in Bulgaria;
- comunicare alla Regione, entro il mese di ottobre precedente l’anno di riferimento, il programma annuale di attività;
- comunicare ai Dipartimenti regionali interessati, agli Enti Locali ed a quelli sottoposti a vigilanza e tutela della Regione, relativamente alle materie di loro competenza
- l’organizzazione di eventi ai quali gli stessi possono partecipare concordandone le modalità con il Gestore;
offrire ogni assistenza agli operatori siciliani interessati alle opportunità culturali e commerciali che si presentino in Bulgaria; promuovere, in generale, l’immagine della Sicilia; per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2, su direttiva del Presidente della Regione Siciliana, per il tramite dell’Ufficio per le Relazioni Diplomatiche ed Internazionali (U.R.D.I.), la Regione potrà commissionare al Gestore, il quale è obbligato ad eseguire, studi di settore, organizzazione di mostre, fiere e convegni, conferenze e dibattiti, incontri e manifestazioni culturali e commerciali, e quant’altro ritenuto necessario per il perseguimento degli interessi regionali. Il Gestore predisporrà, entro 30 giorni dalla direttiva, un piano operativo con il relativo quadro economico per l’acquisizione in loco di beni e servizi.
Art.6
Compiti liberamente assunti
II Gestore, nell’ambito della presente convenzione, per il raggiungimento degli obiettivi e per il soddisfacimento degli interessi regionali in Bulgaria, potrà assumere autonomamente ogni iniziativa, economica, sociale e culturale, intrattenere colloqui e contatti con autorità amministrative e politiche, partecipare ad eventi e manifestazioni.
Il Gestore è tenuto a comunicare all’Ufficio per le Relazioni Diplomatiche ed Internazionali (U.R.D.I.), entro 15 giorni dall’assunzione dell’iniziativa, i compiti liberamente assunti, ed è tenuto ad interromperli immediatamente a semplice richiesta discrezionale della Regione. Nessun onere aggiuntivo potrà derivare per la Regione da compiti liberamente assunti.
Art. 7
Programmi regionali di spesa
II Gestore ha titolo per partecipare ai programmi regionali di spesa riguardanti la concessione di finanziamenti o contributi per la realizzazione di eventi che, secondo la legislazione vigente, risultino ammissibili.
Art. 8
Direttive
Nell’attuazione dei compiti affidati dalla presente convenzione, il Gestione attua costantemente le direttive impartite dalla Regione, anche per il tramite dell’Ufficio per le Relazioni Diplomatiche e Internazionali (U.R.D.I) istituito dall’art. 91 della L.r. 26.03.2002 n. 2.
Art. 9
Verficihe
Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Gestore presenta alla Regione una relazione sull’attivita’ svolta in esecuzione della presente convenzione.
La Regione, qualora ritenga insoddisfacente l’attivita’ svolta e previa eventuale ispezione presso la sede della Casa, formula le proprie osservazioni motivando dettagliatamente il proprio dissenso.
Entro i trenta giorni successivi la notifica della contestazione, il Gestore puo’ trasmettere le proprie controdeduzioni.
Qualora la Regione ritenga le giustificazioni insufficienti e permanendo le inadempienze rilevate, il Gestore, entro novanta giorni successivi la relativa comunicazione, e’ tenuto ad adempiere alle disposizioni impartite.
In ogni caso la Regione sottopone la Casa ad almeno una verifica annuale previa semplice comunicazione al Gestore il quale e’ obbligato ad adoperarsi affinche’ la verifica abbia luogo nei modi e nei tempi ritenuti idonei dalla Regione stessa.
Art. 10
Decadenza
La presente convenzione si risolve automaticamente, senza bisogno di preventiva diffida:
a) nel caso in cui, in violazione dell’art. 4, il Gestore svolga, nei locali della Casa, attivita’ non compatibili con le finalita’ della presente convenzione o muti la sua allocazione senza preventiva autorizzazione;
b) nel caso in cui, in violazione sempre dell’art. 4, la Casa risulti priva di personale amminsitrativo idoneo allo svolgimento dei compiti alla stessa affidati;
c) nel caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo e senza tempestiva sostituzione, la figura del referente o del vice referente;
d) nel caso in cui, a seguito delle contestazioni di cui all’articolo precedente, non provvede nei termini e nei modi stabiliti nello stesso articolo.
Art. 11
Recesso del Gestore
Il Gestore potra’ recedere per la giusta causa dando comunicazione entro il mese di settembre. Il recesso ha effetto, in ogni caso, dal primo gennaio dell’anno successivo.
Per patto espresso non rientrano nella giusta causa i mutamenti amministrativi e politici tanto del Gestore quanto della Regione, ne’ il mutamento delle condizioni economiche e di mercato che possano influire sui costi di gestione.
Art. 12
Risarcimento
La risoluzione per la colpa del Gestore o il recesso senza giusta causa comportano il risarcimento della Regione, a titolo di penale, qualificato in euro 5 mila, oltre al rimborso del contributo sulle spese di costituzione eventualmente erogato ai sensi dell’articolo che segue.
Art. 13
Contributo
Senza vinocolo alcuno la Regione puo’ concedere un contributo “una tantum” a parziale ristoro delle spese sostenute per la costruzione della Casa commisurando alla disponibilita’ delle somme stanziate sul capitolo istituito ai sensi del comma 12 dell’art. 89 della legge regionale n. 2/2002 e previo rilascio di idonea polizza fidejussoria, emessa da priamria compagnia assicurativa italiana abilitata dalla normativa nazionale o da istituto bancario italiano, per un importo pari al contributo concesso. La fideiussione sara’ svincolata dopo l’esito positivo della prima verifica. La fideiussione dovra’ contenere esplicitamente la clausola “a prima richiesta” e dovra’ escludere il beneficio della preventiva escussione del soggetto garantito.
Art. 14
Risoluzione controversie
Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla presente convenzione il Gestore esplicitamente accetta la giurisdizione della competente autorita’ giudiziaria italiana, Foro di Palermo.
Art. 15
Referenti
Ai sensi dell’articolo 4 della presente convenzione il Gestore nomina “referente” il sig. Nino Di Giacomo nato ad Aragona (AG) il 10 settembre 1958 e “vice referente” il sig. Ljubomir Ganev nato a Rousse il 6 ottobre 1965.
Presidente della Regione Siciliana On.Le Dott. Salvatore Cuffaro – firma
Il Gestore – sig. Pietro Murania – firma